Condizioni di Vendita - Clio Tecno Trade 2023

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Condizioni di Vendita

CONTATTI
Condizioni di Vendita
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 
 
Art.1        IRREVOCABILITA’ DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO.
 
La presente commissione è irrevocabile, ferma e vincolante per il compratore e si ritiene accettata dalla fornitrice solo con la conferma scritta da inviare entro 07 giorni dal ricevimento della commissione. Trascorso tale termine, senza che la venditrice abbia dato conferma, l’ordine si ha per accettato. Se la conferma d’ordine si differenzia dall’ordine, salvo immediata contestazione scritta, da inoltrarsi entro e non oltre sette giorni dall’arrivo, l’adesione del compratore sarà considerata come data e valida.
 
 
Art.2        PENALE
 
Nell’ipotesi in cui il compratore rifiutasse il materiale vendutogli, la venditrice avrà la facoltà o di richiedere l’esecuzione del contratto concluso ovvero avrà la facoltà, a propria insindacabile scelta, di recedere dal contratto, con il diritto di ottenere, a titolo di indennizzo, ai sensi dell’art. 1382 C.C., un importo pari al 50% del prezzo convenuto, salvo maggiori danni.
 
 
Art.3        CARATTERISTICHE TECNICHE.
 
I pesi, le misure ed ogni altra caratteristica tecnica del materiale fornito hanno carattere semplicemente indicativo, riservandosi le Case produttrici il diritto di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche e varianti che, a loro insindacabile giudizio, ritengano necessarie, pertanto si intende la macchina acquistata per quello che è e che il compratore dichiara di accettare e di conoscere.
 
 
Art.4        REVISIONE DEL PREZZO
 
Il prezzo del macchinario nuovo è concordato sulla base dei listini di vendita al pubblico delle ditte produttrici in vigore al momento del contratto. Per le macchine di importazione, la clausola di variazione del prezzo va anche intesa come conseguenza della variazione del rapporto di cambio fra Euro e la valuta corrente nella Nazione del Costruttore. Se prima della consegna del materiale intervengono aumenti di prezzo da parte delle ditte produttrici, il compratore si impegna a riconoscere il nuovo prezzo di acquisto vigente alla data della consegna del materiale.
 
RISERVA DI VALUTA: I prezzi della presente commissione sono stati calcolati sulle basi di cambio riportate alle pagine precedenti relative al le valute di origine del bene. Il venditore si riserva il diritto di ricalcolare il prezzo in base al cambio medio UIC del giorno precedente quello di emissione della bolla di accompagnamento merci viaggianti.
 
 
Art.5        TERMINE DI APPRONTAMENTO E CONSEGNA
 
Il termine di consegna è puramente indicativo ed approssimativo e non decorre se il compratore è in ritardo con il pagamento di rate anticipate e l’eventuale trasmissione di dati tecnici, (voltaggio dei motori, pianta dei locali ecc.) necessari per l’installazione dei macchinari. Il ritardo della consegna non potrà mai consentire al compratore di risolvere il contratto, avendo in ogni caso il venditore il diritto di adempiere tardivamente. Nel caso che il compratore ritardi di accettare la consegna della merce, questa potrà esser immagazzinata a discrezione della fornitrice a rischio e spese del compratore anche presso terzi; per l’eventuale deposito in locali della fornitrice, sarà fatturata una spesa di magazzinaggio in ragione del 3% del prezzo della merce venduta, per ogni mese o frazione di mese a partire dalla data di approntamento dei materiali.
 
Ove il ritardo da parte del compratore nell’accettare la consegna della merce avesse a superare i 30 giorni, sarà facoltà della fornitrice considerare risolto il contratto per colpa del compratore con le penali di cui all’articolo 2.
 
 
Art.6        SPEDIZIONE, IMBALLO, TRASPORTO E SCARICO
 
Il macchinario, anche se venduto franco destino, viaggia a rischio e pericolo del compratore. L’assicurazione viene effettuata solo se formalmente richiesta dal compratore ed a sue spese. Il premio è comunque a carico dell’acquirente. Le spese di trasporto, se non espressamente concordate in porto franco, sono a carico del compratore. Le spese di imballo sono a carico del compratore e fatturate al prezzo di costo. Le spese di scarico sono sostenute dall’acquirente anche se il macchinario è reso franco cliente.
 
 
Art.7        MONTAGGIO
 
Se occorrente e pattuito espressamente, è compresa nel prezzo l’opera di uno o più montatori limitatamente al montaggio ed alla prova di funzionamento del macchinario. Sono pertanto escluse e non esigibili al nostro montatore opere murarie ed elettriche. Il montaggio verrà effettuato secondo le disponibilità di personale. Resta in ogni caso a carico del compratore: a) il lavoro eseguito oltre le otto ore giornaliere o in giorni festivi se richiesto e concesso; b) la manovalanza messa a disposizione del montatore per tutta la durata del montaggio; c) spese murarie; d) spese di predisposizione dei locali; e) spese di allacciamento all’impianto elettrico, acqua, aria compressa, combustibili, ecc. f) per montaggi da effettuarsi fuori della Provincia di Torino, sono a carico del compratore le spese di viaggio, vitto ed alloggio per ogni montatore. Se per motivi non imputabili alla fornitrice, l’inizio e la continuazione delle operazioni di montaggio, di prova, di messa in funzione, se a carico della fornitrice, subiscono un ritardo, il compratore dovrà assumere le spese per il tempo di sosta ed eventualmente le spese per il successivo necessario intervento del montatore, ivi comprese le spese di trasferta.
 
 
Art.8.       GARANZIA
 
La durata della garanzia di funzionamento per macchinari nuovi è quella fornita dai costruttori e più precisamente è di dodici mesi dalla data di consegna sulle parti meccaniche e di mesi sei sulle parti elettriche ed elettroniche. La garanzia consiste nella fornitura e sostituzione gratuita dei pezzi avariati già in precedenza resi franco fornitore con esclusione della mano d’opera; pertanto non saranno accolte richieste di pezzi da sostituire  fino a quando non sarà pervenuto il pezzo avariato presso il magazzino del fornitore. La sostituzione di parti durante il periodo di garanzia non prolunga lo stesso. Il compratore non ha diritto ad indennizzo alcuno per il danno derivante dal fermo del macchinario. Il Compratore decade dal diritto di garanzia:a) se non osserva le condizioni di pagamento; b) se i guasti sono causati da imperizia, uso anormale, sovraccarico, cattiva manutenzione, manomissione o modifiche al macchinario non disposti dalla fornitrice, irregolarità o deficienze di forniture dell’energia elettrica o del combustibile; c) se i guasti sono derivati da cause di forza maggiore.
 
Sono esclusi dalla garanzia il normale logorio e il deperimento del macchinario e di ogni suo accessorio. Le limitazioni di garanzia di cui al presente articolo si applicano anche alla garanzia per vizi della cosa venduta se dovuta. La fornitrice non si assume nessun impegno circa la qualità del prodotto ottenuto con il macchinario, essendo ciò in dipendenza di molti fattori quali: abilità tecnica dell’operatore, qualità e dosi degli ingredienti o materiali impiegati.
 
 
Art.9        VENDITA DI MACCHINARIO USATO
 
Per il macchinario usato, che si intende comprato ed accettato nello stato di fatto, di consistenza e di manutenzione in cui si trova, non spetta al compratore la garanzia per vizi palesi od occulti. Il compratore ha il diritto di chiedere la preventiva visita e controllo del macchinario venduto. Nell’ipotesi di mancata visita, il macchinario è accettato così come si trova.
 
 
Art.10      PERMUTA DI MACCHINARIO USATO
 
Qualora sia contrattualmente prevista la permuta di macchinario di proprietà del compratore, questi deve sostenere le spese di eventuale smontaggio, le spese per prestazioni di ogni montatore oltre alle relative spese di viaggio, vitto e alloggio, spese di manovalanza e di trasporto del macchinario stesso alla sede della fornitrice.
 
 
Art.11      RISERVA DI PROPRIETA’
 
La vendita si intende convenuta e conclusa con la riserva di proprietà a favore della fornitrice. Il macchinario resta pertanto di proprietà di quest’ultima ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 e seguenti fino al completo pagamento del prezzo e delle spese accessorie. Il mancato pagamento di una sola rata che superi la ottava parte del prezzo, o di più rate, dà luogo all’immediata risoluzione del contratto per la decadenza del compratore dal beneficio del termine per il pagamento delle rate successive a scadere. In conseguenza di tale risoluzione espressa, la Fornitrice ha diritto di disporre, mediante ingiunzione, il ritiro del macchinario e di trattenere a titolo di indennità gli importi versati dal compratore, fatto salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. Il compratore ha l’obbligo di notificare, con raccomandata A.R. al proprietario dei locali in cui il macchinario sarà installato e prima della sua introduzione, l’esistenza del patto di riservato dominio a favore della fornitrice, alla quale dovrà essere inviata per conoscenza copia della comunicazione.
 
 
Art.12      AZIONI DI TERZI SU BENI CON RISERVA DI PROPRIETA’
 
E’ fatto obbligo al compratore di informare la fornitrice con lettera raccomandata A.R. entro 24 ore, di ogni atto esecutivo o cautelare eseguito da terzi sui beni oggetto della fornitura. Il compratore resta in ogni caso responsabile nei confronti della fornitrice per ogni spesa e danno cui questa dovesse soggiacere per effetto degli atti medesimi.
 
 
Art.13      PAGAMENTO ED INTERESSI
 
Anche se convenuto a mezzo tratte o cambiali, il luogo di pagamento rimane sempre quello della sede di Moncalieri del venditore. Nei pagamenti a mezzo tratte, cambiali, o ricevute bancaria, gli importi verranno maggiorati del costo effetti, spese bancarie e, in quelli dilazionati, degli interessi convenzionali di cui appresso.
 
L’importo convenuto “alla consegna” deve essere corrisposto all’avviso di approntamento dei materiali. Il mancato pagamento in termini degli importi che beneficiano della clausola espressa “senza interessi” perché a breve scadenza, obbliga il compratore, per decadenza del diritto allo sconto di valuta, al pagamento degli importi medesimi con l’aggravio degli stessi interessi convenzionali, di seguito precisati, a far tempo dalla data di consegna fino al saldo. Su tutti i ritardati pagamenti decorrono, comunque, gli stessi interessi a favore della fornitrice. Per il conteggio sarà adottato il criterio degli interessi composti, anticipati annui.. Per qualsiasi credito scaduto la venditrice è autorizzata ad emettere tratte con spese.
 
Per tutti i pagamenti dilazionati o negli altri casi previsti in questo paragrafo, il compratore dovrà corrispondere alla venditrice gli oneri e gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale Euribor, maggiorato di nove punti, in vigore al momento della consegna degli eventuali rinnovi o in quello in cui si concreta l’inadempienza del compratore.
 
In caso di pagamento dilazionato, il compratore è obbligato, se richiesto, a sottoscrivere eventuali ulteriori accordi con società finanziatrici proposte dalla fornitrice. Le spese di registrazione, nonché l’IVA dovranno esser rimborsate alla fornitrice per contanti, ad avviso di merce pronta.
 
 
Art.14      RIEMISSIONI
 
Nell’ipotesi di mancato pagamento delle tratte, l’acquirente riconosce il diritto alla venditrice di emettere ulteriori tratte a copertura degli insoluti che saranno comprensive del capitale, spese di protesto, spese di rinnovo, nonché degli interessi moratori decorrenti dalla scadenza dell’insoluto alla nuova scadenza della tratta riemessa, calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti. Nel caso in cui la venditrice intenda avvalersi del diritto suddetto, riconosciutogli dall’acquirente, essa dovrà emettere fattura relativa alle rivalse di cui sopra.
 
 
Art.15      PAGAMENTO IN CASO DI MUTUI FINANZIARI
 
Qualora il compratore avesse a chiedere ed ottenere mutui o finanziamenti di qualsiasi natura relativamente all’oggetto della presente commissione e dell’attività esercitata, è obbligato all’immediato pagamento del prezzo. E’ obbligato inoltre a richiedere all’ente finanziatore, con lettera raccomandata da inviare per conoscenza alla fornitrice che, con la somma mutuata, stando la riserva di proprietà, venga direttamente estinto il debito nei confronti della fornitrice. In ogni caso il compratore è obbligato ad informare la venditrice con lettera raccomandata A.R. di ogni richiesta di mutuo o finanziamento che avesse ad inoltrare a terzi.
 
 
Art.16      CESSIONE DELL’ESERCIZIO A TERZI
 
In ogni caso di vendita o di cessione dell’esercizio a terzi, il compratore si obbliga a darne immediato avviso alla fornitrice che ha diritto o di chiedere l’immediato pagamento del totale residuo prezzo, o di considerare risolto il contratto “ipso iure” con diritto di procedere al ritiro della merce fornita, con incameramento di quanto già pagato a titolo di compenso nell’uso della stssa merce; fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
 
 
Art.17      RESPONSABILITA’
 
La Fornitrice si intende sollevata dal compratore, da ogni responsabilità, per infortuni al personale di aiuto ai propri montatori, nonchè per i danni che dovessero derivare al compratore stesso, a terzi o a cose in conseguenza dell’attività espletata dai predetti montatori. Non risponde inoltre dei danni causati dalla presenza, dall’uso, dai guasti o eventuali difetti del macchinario, qualunque ne sia la causa.
 
 
Art.18      PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
 
I permessi relativi all’installazione del macchinario devono essere chiesti a chi di competenza a cura e spese del compratore, cui incombe ogni responsabilità in merito. Nessuna responsabilità assume la Fornitrice per eventuali reclami od azioni comunque promossi, per qualsiasi titolo, da coinquilini o confinanti del compratore per effetto della posa in opera e del funzionamento del macchinario ed impianti.
 
 
Art.19      COMUNICAZIONI CON LA FORNITRICE
 
Le richieste di qualsiasi genere (interventi, pezzi di ricambio, pagamenti, preventivi, accordi ecc.) devono essere fatte per iscritto, o confermate per iscritto, alla Fornitrice. Non si risponde per le richieste inevase trasmesse verbalmente, anche al personale di vendita, od effettuate in modo difforme.
 
 
Art.20      COMPETENZA TERRITORIALE
 
Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente contratto è devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Torino e ciò anche se il pagamento è convenuto a mezzo Tratta.

 
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